IL FATTO

Prendete la frase “l’intercettazione si può disporre solo quando assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell’indagine” e cercate di unirla, senza creare alcun conflitto logico, a quella che dice, sempre riferendosi alle intercettazioni, che esse vanno fatte “solo quando sussistono gravi indizi di colpevolezza”. Se ci siete riusciti, mandate pure il vostro curriculum vitae al Ministero della Giustizia: nonostante questo tempo gramo di vacche magre, lì c’è sempre posto per qualche maiale e le sue porcate.

Ovviamente si sta parlando della nuova e contestatissima legge sulla regolamentazione dell’utilizzo delle intercettazioni e delle modifiche che sono state apportate al testo che Travaglio, nel suo Passaparola di oggi, definisce delinquenziale. Non è una esagerazione ma un eufemismo assolutamente fuor di metafora che definisce realisticamente questa proposta di legge. Secondo il nuovo testo di legge, le intercettazioni non potranno più esser disposte da un solo giudice (GIP) ma da un collegio di tre giudici – questo in un Paese con 10 mila giudici e alcuni tribunali con non più di 20 magistrati e, quindi, l’elevato rischio di ricusazione del giudice che si vedrà incaricato di diverse mansioni in conflitto tra loro (GIP, GUP, Riesame, Intercettazioni…). La seconda modifica ha intaccato la durata delle intercettazioni. Questa non dipenderà più dal vaglio della proposta del PM da parte del GIP, ma avranno un limite massimo di 45 giorni, estendibili in casi assolutamente eccezionali ai 60. Come dire: se decidi di giocare la carta delle intercettazioni (e ne ottieni il consenso dal collegio dei tre giudici) devi sapertela giocare usandola al momento giusto. Da qui in poi l’esito delle indagini è nelle mani del fattore C. Se durante quei 45 giorni non si è riusciti a carpire nessuna informazione: ciccia. La legge contiene una terza modifica – questa oserei definirla “bekettiana” – che definisce meglio i luoghi delle intercettazioni. La suddetta modifica suggerisce che le intercettazioni vengano effettuate “solo in posti dove si ha il fondato sospetto che si commettano dei reati”. In altre parole, se il fattore C sta per culo e determina il grado di utilità delle intercettazioni, il fattore P, che sta per preveggenza, risulta indispensabile alla determinazione dei luoghi d’indagine. Dulcis in fundo, ciò che dicevamo all’inizio: le intercettazioni si potranno disporre “solo quando sussistano gravi indizi di colpevolezza”. Attenzione: qui si è parlato di colpevolezza e non di sospetto, e le parole in giurisprudenza ed in un testo di legge hanno un peso assolutamente determinante.

IL TRUCCO

Quello che si deduce da tutto ciò è il fatto che l’intercettazione è stata declassata da strumento d’indagine per l’acquisizione di prove di reato, a strumento di “conferma” di eventuali capi di imputazione acquisiti in altri modi. Quali, non ci è dato sapere.

Ricapitolando, prima di fare una intercettazione abbiamo bisogno di:

  1. forti indizi di colpevolezza di colui che vogliamo intercettare – ossia dobbiamo essere quasi certi che la persona che vogliamo intercettare abbia commesso o stia per commettere il reato; l’intercettazione deve solo aiutare a fornire ulteriori elementi di prova e non a formarne di nuovi.
  1. Appurato (con quali strumenti, Dio solo lo sa) che X è coinvolto in uno specifico reato, dobbiamo capire dove il reato è avvenuto o avverrà, per non correre il rischio che la nostra richiesta vada contro la definizione di “luogo adatto all’indagine” stabilito dalla legge.
  1. Fatto questo, dobbiamo intuire quando, approssimativamente, l’indiziato parlerà del reato (da commettere o commesso) con qualcuno e proprio nel posto da noi previsto (vedi punto due).
  1. In ultimo, bisogna sperare che il collegio di tre giudici, non solo sia d’accordo con le nostre intuizioni-deduzioni dimostrate, sia unanime nella decisione di rilasciarci il permesso di proseguire l’indagine con l’utilizzo delle intercettazioni.

Come Travaglio ha illustrato nel suo Passaparola, formalmente l’utilizzo dell’intercettazione non è stato eliminato dalla lista dagli strumenti d’indagine. Di fatto, però, esso è stato reso pressoché  inaccessibile. Allo stato delle cose, visti non solo i tempi giuridici ma anche le condizioni che dovrebbero fungere da fondamento all’ottenimento del consenso all’utilizzo di tale strumento, le intercettazioni sono uscite dall’ambito giuridico per entrare a far parte di quello religioso: sono un miracolo, mentre le modalità ed i presupposti per ottenerli sono misteri della fede. In altre parole, se questa legge passerà e diventerà effettiva, sarà più probabile che Dell’Utri e Berlusconi vengano esorcizzati dal Vescovo Williamson piuttosto che accusati a fronte delle loro chiacchierate.

CHIEDILO A TRAVAGLIO

1-     Supponiamo che questa proposta di legge passi: avrà alcun effetto retroattivo sui processi in corso? E se si, quali? Intaccherà in qualche modo le indagini ad essa precedenti?

2-     È lecito sospettare, senza cadere in contorte dietrologie, che una legge così impostata non solo limiti l’utilizzo effettivo delle intercettazioni, ma allunghi ulteriormente i già lunghi tempi processuali, aumentando la possibilità della prescrizione del reato?

3-     Se questa legge passa vuol dire che non solo il parlamento (ovvero la nostra classe politica) ma anche la magistratura, attraverso il nulla osta della Corte Costituzionale, ha ritenuto tale legge opportuna. Se non mi sto sbagliando, dovremo preoccuparci? Chi sono i pazzi?, loro o noi?